| 1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli
enti ed associazioni che non abbiano finalità di lucro e che
perseguano scopi umanitari, di salvaguardia dell'ambiente,
degli animali e del patrimonio culturale ed artistico, con
esclusione dei partiti politici e delle organizzazioni
sindacali e delle loro articolazioni, a condizione che tali
enti ed associazioni siano iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 5.
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