| 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1995 è istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento
per gli affari sociali un fondo destinato al finanziamento
degli enti e delle associazioni iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 5, che ne facciano richiesta. La dotazione del
fondo è annualmente prevista dalla
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legge finanziaria. All'atto della presentazione della
dichiarazione dei redditi il contribuente dichiara se intende
destinare il 3 per mille dell'importo dovuto agli enti o
associazioni di cui all'articolo 1.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro per gli affari sociali, con proprio
decreto, stabilisce le modalità di ripartizione tra gli enti e
le associazioni iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5
delle disponibilità del fondo di cui al comma 1.
3. L'ente o l'associazione che ha ottenuto i contributi di
cui al comma 2 deve presentare, entro il 30 giugno dell'anno
successivo, una dettagliata rendicontazione, approvata dagli
organi statutari, sugli impieghi effettuati.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al
comma 3 determina la cancellazione dall'elenco di cui
all'articolo 5 e l'obbligo di restituire il finanziamento
ottenuto. Il relativo provvedimento è notificato all'ente o
all'associazione interessati.
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