| 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento degli affari sociali è istituito un
elenco degli enti e delle associazioni che intendano
beneficiare delle disposizioni di cui alla presente legge.
L'iscrizione nell'elenco è disposta, previo parere motivato e
vincolante del comitato di garanti di cui al comma 6, dal
Ministro per gli affari sociali con proprio decreto, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni
dalla data di presentazione della domanda da parte dei
rappresentanti legali dell'ente o dell'associazione, a
condizione che l'ente o l'associazione:
a) persegua, in base al proprio statuto, una o più
finalità indicate dall'articolo 1;
b) non abbia fini di lucro;
c) assicuri in base allo statuto la partecipazione
democratica dei soci a tutti i livelli;
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d) sia costituita con atto pubblico da almeno
cinque anni.
2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato ogni due
anni.
3. Alla domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1
devono essere allegati copia dello statuto o dell'atto
costitutivo dell'ente o dell'associazione, i nominativi dei
responsabili legali e dell'amministratore, una relazione
sull'attività svolta negli ultimi tre anni, nonché copia dei
bilanci consuntivi dell'ultimo biennio regolarmente approvati
dagli organi statutari.
4. Entro il termine di cui al comma 1 il Ministro per gli
affari sociali notifica all'ente o all'associazione l'avvenuta
iscrizione nell'elenco, ovvero il provvedimento motivato con
il quale l'iscrizione è negata.
5. Avverso il rifiuto di iscrizione nell'elenco o la
cancellazione dallo stesso l'ente o l'associazione può
ricorrere al tribunale amministrativo regionale del luogo ove
ha la sede legale, entro il termine di sessanta giorni dalla
data di notificazione del decreto ministeriale.
6. Sulla tenuta dell'elenco di cui al comma 1 vigila un
comitato di garanti, nominato ogni quattro anni. Il comitato è
composto da cinque membri designati congiuntamente dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della
Camera dei deputati ed è presieduto dal membro più anziano.
7. Il comitato di cui al comma 6 si avvale di una
segreteria tecnica per l'ordinario svolgimento della propria
attività. Il comitato di garanti esprime parere vincolante
circa le iscrizioni o le cancellazioni dall'elenco e presenta
al Parlamento relazioni sull'attuazione della presente legge
almeno una volta l'anno.
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