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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4633
DDL0376-0007
Progetto di legge Camera n. 376 - testo presentato - (DDL12-376)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C376. TESTIPDL
...C376.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC376 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Presso la Presidenza del Consiglio dei
  ministri-Dipartimento degli affari sociali è istituito un
  elenco degli enti e delle associazioni che intendano
  beneficiare delle disposizioni di cui alla presente legge.
  L'iscrizione nell'elenco è disposta, previo parere motivato e
  vincolante del comitato di garanti di cui al comma 6, dal
  Ministro per gli affari sociali con proprio decreto, da
  pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale  entro novanta giorni
  dalla data di presentazione della domanda da parte dei
  rappresentanti legali dell'ente o dell'associazione, a
  condizione che l'ente o l'associazione:
        a)  persegua, in base al proprio statuto, una o più
  finalità indicate dall'articolo 1;
        b)  non abbia fini di lucro;
        c)  assicuri in base allo statuto la partecipazione
  democratica dei soci a tutti i livelli;
 
                               Pag. 5
 
        d)  sia costituita con atto pubblico da almeno
  cinque anni.
    2.  L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato ogni due
  anni.
    3.  Alla domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1
  devono essere allegati copia dello statuto o dell'atto
  costitutivo dell'ente o dell'associazione, i nominativi dei
  responsabili legali e dell'amministratore, una relazione
  sull'attività svolta negli ultimi tre anni, nonché copia dei
  bilanci consuntivi dell'ultimo biennio regolarmente approvati
  dagli organi statutari.
    4.  Entro il termine di cui al comma 1 il Ministro per gli
  affari sociali notifica all'ente o all'associazione l'avvenuta
  iscrizione nell'elenco, ovvero il provvedimento motivato con
  il quale l'iscrizione è negata.
    5.  Avverso il rifiuto di iscrizione nell'elenco o la
  cancellazione dallo stesso l'ente o l'associazione può
  ricorrere al tribunale amministrativo regionale del luogo ove
  ha la sede legale, entro il termine di sessanta giorni dalla
  data di notificazione del decreto ministeriale.
    6.  Sulla tenuta dell'elenco di cui al comma 1 vigila un
  comitato di garanti, nominato ogni quattro anni.  Il comitato è
  composto da cinque membri designati congiuntamente dal
  Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della
  Camera dei deputati ed è presieduto dal membro più anziano.
    7.  Il comitato di cui al comma 6 si avvale di una
  segreteria tecnica per l'ordinario svolgimento della propria
  attività.  Il comitato di garanti esprime parere vincolante
  circa le iscrizioni o le cancellazioni dall'elenco e presenta
  al Parlamento relazioni sull'attuazione della presente legge
  almeno una volta l'anno.
 
DATA=940427 FASCID=DDL12-376 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0376 TOTPAG=0006 TOTDOC=0008 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=020 PAGFIN=0005 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=037600 00 FASCIDC=12DDL0376 SORTNAV=0037600 000 00000 ZZDDLC376 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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