| 1. I comuni, in base a quanto disposto dalla legge 8 giugno
1990, n. 142, devono prevedere nei loro statuti forme e modi
per l'utilizzazione di strutture idonee ad ospitare
manifestazioni o iniziative degli enti o associazioni di cui
all'articolo 1.
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2. Le associazioni e gli enti di cui all'articolo 1 possono
richiedere in locazione alle amministrazioni comunali
strutture o edifici inutilizzati per il raggiungimento delle
finalità di cui al comma 1.
3. Per concorrere al finanziamento di programmi comunali di
recupero, restauro, adattamento e straordinaria manutenzione
di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al
comma 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari sociali un fondo da
ripartire tra i comuni che ne facciano richiesta. E' data
priorità ai programmi che prevedano il recupero o il restauro
conservativo di beni culturali. Per l'esercizio finanziario
1994 la dotazione del fondo è determinata in lire 5
miliardi.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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