| 1. Ai malati di AIDS, con effetto dalla data di entrata in
vigore della presente legge, o dalla data di accertamento
della malattia se successivo, è riconosciuto il trattamento
economico e la copertura figurativa dei contributi
previdenziali, nei casi e alle condizioni previsti per i
malati di tubercolosi.
2. Per le prestazioni di natura economica provvede
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i
propri assicurati ed i loro familiari tramite la gestione
contro la tubercolosi che viene ad assumere la denominazione
di "assicurazione contro la tubercolosi e l'AIDS"; per gli
altri cittadini provvede lo stesso Servizio sanitario
nazionale secondo le norme di cui all'articolo 5 della legge
14 dicembre 1970, n. 1088, come sostituito dall'articolo 5
della legge 4 marzo 1987, n. 88.
3. La copertura degli oneri finanziari è garantita dagli
avanzi di gestione prodotti annualmente dall'assicurazione
contro la tubercolosi.
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