| 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge
è valutato in lire 24,4 miliardi per il 1994, in lire 25,9
miliardi per il 1995 e in lire 27,3 miliardi per il 1996.
2. Alla spesa di cui al comma 1 del presente articolo si fa
fronte con apposito accantonamento di parte corrente sugli
avanzi di gestione indicati dalla lettera d) del primo
comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n.
833.
3. La gestione dell'assicurazione di cui all'articolo 1
subentra in tutti i rapporti finanziari riguardanti
l'assicurazione contro la tubercolosi e nelle situazioni di
diritto.
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4. Tutte le imputazioni contabili, comprese le partite
relative ai contributi, devono essere attribuite alla nuova
gestione.
5. Della nuova gestione deve essere tenuta, da parte
dell'INPS, separata contabilità.
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