| (Destinatari).
1. La società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e le altre emittenti televisive di livello
nazionale, nonché quelle a diffusione locale cui siano stati
attribuiti appositi canali di trasmissione ai sensi delle
vigenti norme di legge, sono tenute, su richiesta del Ministro
della sanità, alla trasmissione quotidiana, per uno spazio
complessivo minimo di due minuti per ciascun canale e negli
orari di maggiore ascolto, di messaggi informativi
preregistrati a cura dello stesso Ministero della sanità.
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