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1. Il Ministero della sanità, mediante la Direzione di cui
all'articolo 6, provvede, ogni sei mesi, alla creazione di
messaggi televisivi informativi in ordine al rischio per la
salute derivante da errata alimentazione ovvero dalla
dipendenza da tabacco.
2. Nella individuazione del contenuto dei messaggi
televisivi di cui al comma 1,
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il Ministero della sanità assume le opportune iniziative, per
coordinarli con le indicazioni della Commissione delle
Comunità europee.
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