| (Realizzazione degli spazi).
1. Per la materiale realizzazione dei messaggi televisivi
di cui all'articolo 3, il Ministero della sanità bandisce,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un concorso senza premi allo scopo di
raccogliere messaggi preregistrati di contenuto pertinente con
le finalità di cui alla presente legge. Il bando di concorso
deve essere pubblicato ripetutamente sui principali organi di
stampa. La Direzione del Ministero della sanità di cui
all'articolo 6 ha il compito di scegliere tra gli elaborati
pervenuti quelli che, per la notorietà dei protagonisti ovvero
per l'incisività del messaggio, siano a suo giudizio
insindacabile i più idonei alla trasmissione.
2. Ai fini del coordinamento con la Commissione delle
Comunità europee di cui all'articolo 3, comma 2, la Direzione
del Ministero della sanità di cui all'articolo 6 può altresì
trasmettere messaggi preregistrati elaborati dalla stessa
Commissione delle Comunità europee ed eventualmente trasmessi
in altri Paesi della Comunità.
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