| (Obbligo di trasmissione).
1. E' fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 2 di
trasmettere, entro sessanta giorni dalla richiesta pervenuta
dal Ministero della sanità, il messaggio televisivo
preregistrato annesso alla richiesta stessa, per il tempo
minimo di cui al medesimo articolo 2. Trasmissioni ripetute
per spazi che eccedano tali limiti possono essere effettuate
per iniziativa dell'ente o della società televisiva
interessata. In nessun caso la trasmissione dà diritto a
remunerazioni.
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