| (Sanzioni).
1. Nel caso di mancata ottemperanza alla richiesta del
Ministero della sanità, l'ente televisivo o la società
inottemperante sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di lire dieci milioni per ogni
richiesta non esaudita. Nei casi di inosservanza ripetuta il
Ministero della sanità può provvedere a pubblicare, a spese
del responsabile, copia del verbale di accertamento di
infrazione, nonché a trasmettere copia degli atti relativi al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede
in merito alla sospensione dell'autorizzazione alle
trasmissioni.
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