| (Sgravi fiscali).
1. Le società farmaceutiche che realizzano prodotti in
grado di combattere la dipendenza da tabacco, la cui validità
scientifica sia stata accertata dal Ministero della sanità,
possono detrarre dal reddito imponibile fino al 25 per cento
delle spese documentate sostenute per la pubblicità di detti
prodotti, per un totale massimo pari al 2 per cento
dell'imposta. A tal fine è indispensabile il nulla-osta del
Ministero della sanità.
2. Tutte le società farmaceutiche possono destinare fino
allo 0,5 per cento dell'ammontare dell'imposta risultante
dalle dichiarazioni ai fini dell'IRPEG a favore
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delle associazioni riconosciute, ai sensi del codice civile,
in data anteriore alla data di entrata in vigore della
presente legge, e il cui scopo sia la ricerca scientifica
finalizzata alla lotta contro i tumori, senza alcun fine di
lucro.
3. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto,
provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ad adottare le disposizioni per
l'attuazione dei commi 1 e 2.
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