| 1. Per i terreni di proprietà privata siti all'interno dei
parchi archeologici, le regioni provvedono, entro novanta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
provvedimento di cui all'articolo 8, alle occupazioni
d'urgenza dei fondi interessati. In mancanza, provvede il
Ministro per i beni culturali e ambientali nei successivi
novanta giorni.
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