| 1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro per i beni
culturali e ambientali può direttamente individuare aree
classificabili come parchi archeologici. In tale caso la
classificazione dell'area, l'individuazione della stessa e la
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è curata
dallo stesso Ministro. Successivamente all'istituzione del
parco archeologico, per la gestione si procede ai sensi
dell'articolo 14. Nel caso di parchi archeologici marini, il
Ministro per i beni culturali e ambientali provvede di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
Eventuali successivi interventi delle soprintendenze
competenti possono solo integrare quanto disposto dal
Ministro, estendendo le aree protette ed i relativi
vincoli.
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