| 1. Cinquemila cittadini possono proporre la classificazione
di aree da adibire a parco archeologico, oppure l'ampliamento
di aree già classificate come tali. Per la raccolta delle
firme si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8
della legge 25 maggio 1970, n. 352. In tal caso il comitato
promotore presenta un piano particolareggiato al Ministro per
i beni culturali e ambientali, al Ministro dell'ambiente e
alla soprintendenza competente, che, entro trenta giorni dalla
presentazione, nominano un comitato temporaneo di tre esperti,
uno per ciascuna istituzione. Il comitato temporaneo deve
decidere entro i novanta giorni successivi alla sua
composizione
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in merito al piano presentato. La decisione, motivata,
deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. In caso di accoglimento del piano, il
comitato temporaneo provvede alla classificazione dell'area
come parco archeologico. La decisione del comitato temporaneo
deve contenere le indicazioni necessarie alla tutela della
zona.
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