| 1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali vigila
sull'attuazione della presente legge. Nel caso di ritardi non
colmabili con gli strumenti dalla stessa previsti, il Ministro
indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un
termine per la loro adozione, decorso inutilmente il quale,
rimette la questione al Presidente del Consiglio dei ministri,
che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di
commissari ad acta.
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