| (Norme finali e transitorie).
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 si applicano,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a tutti
gli organi amministrativi che alla stessa data non siano
ancora scaduti.
2. Gli organi amministrativi già scaduti alla data di
entrata in vigore del presente decreto ed operanti pertanto in
regime di proroga di fatto, debbono essere ricostituiti entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Decorso il termine suddetto, gli organi stessi
decadono con le conseguenze previste dalle disposizioni di cui
ai commi 2 e 3 dell'articolo 6. Restano confermati gli atti di
ricostituzione di organi scaduti anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto che siano stati
adottati, in sostituzione degli organi collegiali competenti,
dai rispettivi presidenti, in conformità alle disposizioni
vigenti alla data di compimento degli atti stessi.
3. Per la ricostituzione degli organi delle persone
giuridiche di cui al comma 1 dell'articolo 1, nei casi di cui
al comma 2, gli organi competenti promuovono l'instaurazione
delle procedure stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n.14,
entro il termine di cui allo stesso comma 2.
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