Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4671
DDL0379-0020
Progetto di legge Camera n. 379 - testo presentato - (DDL12-379)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.20 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C379. TESTIPDL
...C379.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I PRINCI'PI GENERALI
Art. 18.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC379 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Sui terreni compresi nell'area dei parchi archeologici è
  vietata l'esecuzione di nuove costruzioni, la trasformazione
  di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione
  dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e
  quant'altro possa incidere sulla morfologia del
  territorio
 
                               Pag. 7
 
  sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e
  sulle finalità di destinazione della zona protetta.
    2.  In caso di necessità ed urgenza il Ministro
  dell'ambiente, sentito il parere della soprintendenza
  competente, con proprio decreto motivato può consentire
  deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo
  modalità di attuazione di lavori ed opere idonee a
  salvaguardare l'integrità dei luoghi e l'ambiente naturale.
    3.  Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di
  manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere
  a)  e  b)  del primo comma dell'articolo 31 della
  legge 5 agosto 1978, n. 457, previa comunicazione al Ministero
  dell'ambiente ed alla regione interessata.
    4.  Per le aree marine le misure di salvaguardia sono
  adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n.
  59.
    5.  L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2,
  3 e 4 comporta l'obbligo del ripristino della situazione
  preesistente a spese dell'inadempiente.  A tal fine sono
  solidalmente responsabili per le spese il committente, il
  titolare dell'impresa ed il direttore dei lavori in caso di
  costruzione o trasformazione di opere.  Accertata
  l'inosservanza, il Ministro per i beni culturali e ambientali,
  ovvero il Ministro dell'ambiente, ingiungono ai responsabili
  l'ordine di riduzione  in pristino  e, ove questi non
  provveda entro il termine assegnato, che non può essere
  inferiore a trenta giorni, dispongono l'esecuzione in danno
  degli inadempienti, secondo quanto previsto dall'articolo 27
  della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero avvalendosi delle
  strutture del Ministero dei lavori pubblici, del Corpo
  forestale dello Stato e del nucleo operativo ecologico
  dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 4 dell'articolo 8
  della legge 8 luglio 1986, n. 349.  La nota relativa alle spese
  è resa esecutiva con decreto del Ministro per i beni culturali
  e ambientali, ovvero del Ministro dell'ambiente, ed è riscossa
  ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative
  alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,
  approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
 
DATA=940427 FASCID=DDL12-379 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0379 TOTPAG=0010 TOTDOC=0023 NDOC=0020 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=027 PAGFIN=0007 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=037900 00 FASCIDC=12DDL0379 SORTNAV=0037900 000 00000 ZZDDLC379 NDOC0020 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati