| 1. Sui terreni compresi nell'area dei parchi archeologici è
vietata l'esecuzione di nuove costruzioni, la trasformazione
di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione
dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e
quant'altro possa incidere sulla morfologia del
territorio
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sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e
sulle finalità di destinazione della zona protetta.
2. In caso di necessità ed urgenza il Ministro
dell'ambiente, sentito il parere della soprintendenza
competente, con proprio decreto motivato può consentire
deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo
modalità di attuazione di lavori ed opere idonee a
salvaguardare l'integrità dei luoghi e l'ambiente naturale.
3. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere
a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, previa comunicazione al Ministero
dell'ambiente ed alla regione interessata.
4. Per le aree marine le misure di salvaguardia sono
adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n.
59.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2,
3 e 4 comporta l'obbligo del ripristino della situazione
preesistente a spese dell'inadempiente. A tal fine sono
solidalmente responsabili per le spese il committente, il
titolare dell'impresa ed il direttore dei lavori in caso di
costruzione o trasformazione di opere. Accertata
l'inosservanza, il Ministro per i beni culturali e ambientali,
ovvero il Ministro dell'ambiente, ingiungono ai responsabili
l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non
provveda entro il termine assegnato, che non può essere
inferiore a trenta giorni, dispongono l'esecuzione in danno
degli inadempienti, secondo quanto previsto dall'articolo 27
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero avvalendosi delle
strutture del Ministero dei lavori pubblici, del Corpo
forestale dello Stato e del nucleo operativo ecologico
dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 4 dell'articolo 8
della legge 8 luglio 1986, n. 349. La nota relativa alle spese
è resa esecutiva con decreto del Ministro per i beni culturali
e ambientali, ovvero del Ministro dell'ambiente, ed è riscossa
ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
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