| 1. Contestualmente alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del provvedimento di classificazione di un'area
come parco archeologico la soprintendenza competente deve
altresì pubblicare un regolamento che disciplini i seguenti
argomenti:
a) tipologia e modalità di costruzione di opere e
manufatti;
b) svolgimento di attività artigianali,
commerciali, di servizio e agro-pastorali;
c) soggiorno e circolazione del pubblico;
d) svolgimento di attività di ricerca;
e) svolgimento di attività sportive compatibili;
f) limiti alle emissioni;
g) accessibilità per anziani, disabili e
handicappati.
2. All'interno del parco archeologico sono vietate le
attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia
del patrimonio artistico-monumentale, del paesaggio e degli
ambienti naturali. In particolare sono vietati:
a) qualsiasi attività che possa danneggiare,
nell'immediato o in prospettiva, i beni artistici o i
monumenti presenti all'interno del parco, comprometterne
l'equilibrio con l'ambiente circostante o limitarne la visita
e lo studio;
b) la cattura, l'uccisione e il danneggiamento
delle specie animali;
c) la raccolta e il danneggiamento delle specie
vegetali;
d) l'apertura di cave, miniere e discariche;
e) l'introduzione di qualsiasi mezzo di distruzione
o di alterazione dei cicli biogeochimici;
f) l'uso di fuochi all'aperto.
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3. La soprintendenza che ha in gestione il parco
archeologico provvede mediante proprie strutture a tutti gli
atti necessari per la gestione, la conservazione ed il
restauro del parco. Per l'attuazione di detti provvedimenti
essa deve servirsi di personale interno. Qualora questo non
sia sufficiente può bandire gare cui possono essere invitate,
con il sistema della licitazione privata, cooperative di
restauratori composte da personale qualificato e proveniente
da scuole di restauro riconosciute dallo Stato, ovvero
cooperative di altro personale tecnico con titolo conseguito
in scuole o università italiane o straniere. Solo
eccezionalmente e per lavori specifici non espletabili dalle
predette categorie di personale possono essere indette gare di
appalto riservate ad imprese iscritte all'Albo nazionale dei
costruttori. Il Ministro per i beni culturali e ambientali
vigila affinché non siano affidati in appalto lavori ad
imprese che si servano di personale qualificato non
regolarmente inquadrato, allo scopo di eludere l'applicazione
del presente comma.
4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali vigila
sulla gestione dei parchi archeologici e sulla regolare
esecuzione dei lavori di ripristino o restauro. Qualsiasi gara
o appalto banditi dalle soprintendenze necessitano, a pena di
nullità, del nulla-osta del Ministro per i beni culturali e
ambientali.
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