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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4672
DDL0379-0021
Progetto di legge Camera n. 379 - testo presentato - (DDL12-379)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C379. TESTIPDL
...C379.
...PROPOSTA DI LEGGE -- Capo I PRINCI'PI GENERALI
Pag. 8 Art. 19.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC379 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Contestualmente alla pubblicazione nella  Gazzetta
  Ufficiale  del provvedimento di classificazione di un'area
  come parco archeologico la soprintendenza competente deve
  altresì pubblicare un regolamento che disciplini i seguenti
  argomenti:
        a)  tipologia e modalità di costruzione di opere e
  manufatti;
        b)  svolgimento di attività artigianali,
  commerciali, di servizio e agro-pastorali;
        c)  soggiorno e circolazione del pubblico;
        d)  svolgimento di attività di ricerca;
        e)  svolgimento di attività sportive compatibili;
        f)  limiti alle emissioni;
        g)  accessibilità per anziani, disabili e
  handicappati.
    2.  All'interno del parco archeologico sono vietate le
  attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia
  del patrimonio artistico-monumentale, del paesaggio e degli
  ambienti naturali.  In particolare sono vietati:
        a)  qualsiasi attività che possa danneggiare,
  nell'immediato o in prospettiva, i beni artistici o i
  monumenti presenti all'interno del parco, comprometterne
  l'equilibrio con l'ambiente circostante o limitarne la visita
  e lo studio;
        b)  la cattura, l'uccisione e il danneggiamento
  delle specie animali;
        c)  la raccolta e il danneggiamento delle specie
  vegetali;
        d)  l'apertura di cave, miniere e discariche;
        e)  l'introduzione di qualsiasi mezzo di distruzione
  o di alterazione dei cicli biogeochimici;
        f)  l'uso di fuochi all'aperto.
 
                               Pag. 9
 
    3.  La soprintendenza che ha in gestione il parco
  archeologico provvede mediante proprie strutture a tutti gli
  atti necessari per la gestione, la conservazione ed il
  restauro del parco.  Per l'attuazione di detti provvedimenti
  essa deve servirsi di personale interno.  Qualora questo non
  sia sufficiente può bandire gare cui possono essere invitate,
  con il sistema della licitazione privata, cooperative di
  restauratori composte da personale qualificato e proveniente
  da scuole di restauro riconosciute dallo Stato, ovvero
  cooperative di altro personale tecnico con titolo conseguito
  in scuole o università italiane o straniere.  Solo
  eccezionalmente e per lavori specifici non espletabili dalle
  predette categorie di personale possono essere indette gare di
  appalto riservate ad imprese iscritte all'Albo nazionale dei
  costruttori.  Il Ministro per i beni culturali e ambientali
  vigila affinché non siano affidati in appalto lavori ad
  imprese che si servano di personale qualificato non
  regolarmente inquadrato, allo scopo di eludere l'applicazione
  del presente comma.
    4.  Il Ministro per i beni culturali e ambientali vigila
  sulla gestione dei parchi archeologici e sulla regolare
  esecuzione dei lavori di ripristino o restauro.  Qualsiasi gara
  o appalto banditi dalle soprintendenze necessitano, a pena di
  nullità, del nulla-osta del Ministro per i beni culturali e
  ambientali.
 
DATA=940427 FASCID=DDL12-379 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0379 TOTPAG=0010 TOTDOC=0023 NDOC=0021 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=001 PAGFIN=0009 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=037900 00 FASCIDC=12DDL0379 SORTNAV=0037900 000 00000 ZZDDLC379 NDOC0021 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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