| 1. Ai comuni ed alle province entro il cui territorio sono
compresi i parchi archeologici è attribuita priorità nella
concessione di finanziamenti statali o regionali finalizzati
alla realizzazione, sul territorio compreso entro i confini
del parco, dei seguenti interventi:
a) restauro del patrimonio artistico
monumentale;
b) opere igieniche, idropotabili e di risanamento
dell'area, dell'acqua e del suolo;
c) opere di restauro ambientale del territorio;
d) attività culturali nei campi di interesse del
parco;
e) agriturismo;
f) attività sportive compatibili;
g) strutture per l'utilizzazione di fonti
energetiche a scarso impatto ambientale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
privati, singoli od associati, che intendano realizzare
iniziative compatibili con le finalità istituzionali del parco
archeologico.
3. Qualsiasi iniziativa di cui al comma 1 deve essere
autorizzata dalla soprintendenza competente, la quale deve
pronunciarsi entro trenta giorni dalla presentazione della
relativa richiesta. L'autorizzazione della soprintendenza è
condizione per l'accesso ai finanziamenti e per la
realizzazione dell'opera.
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