| (Etichettatura ed ecotassazione
del legname e derivati).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 1996, su tutto il territorio
nazionale sono istituiti un sistema di etichettatura
obbligatoria ed una tassa ecologica pari al 70 per cento del
rispettivo valore commerciale, su legname grezzo, semilavorato
o finito e prodotti derivati, quali cellulosa, pasta di
cellulosa e carta, provenienti da foreste temperate, boreali e
tropicali, nonché nazionali.
2. Sono esentati dall'applicazione della tassa ecologica
solo quei prodotti che rispettino i criteri di compatibilità
sociale ed ambientale, definiti da una commissione
appositamente istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
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