| (Obbligo di certificazione).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli importatori e i commercianti in legname
grezzo, semilavorato, lavorato o finito, e prodotti derivati,
devono dichiarare la provenienza e la specie del prodotto in
questione, in maniera chiara ed inequivocabile,
specificando:
a) il Paese e la regione di provenienza del legno,
della cellulosa o della carta;
b) il nome scientifico della specie o delle specie
vegetali utilizzate;
c) il nome commerciale della specie o delle specie
vegetali utilizzate.
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