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di un fondo di compensazione).
1. Presso il Ministero degli affari esteri è istituito
un fondo per il finanziamento di progetti nelle materie di cui
alla presente legge sostenibili nei Paesi in via di sviluppo,
gestito dalla Direzione generale della cooperazione allo
sviluppo. Tali progetti devono essere compatibili con i
criteri fissati dalla Commissione di valutazione e controllo,
devono essere indirizzati e gestiti dalle comunità locali e
devono garantire la diversificazione delle attività
produttive. L'identificazione di tali progetti deve essere
svolta in collaborazione con i rappresentanti delle comunità
locali, nella maniera più trasparente e aperta possibile. Tale
fondo è finanziato in parte con i proventi derivanti
dall'applicazione della tassa ecologica di cui all'articolo 1
ed in parte con i fondi stanziati in relazione all'attuazione
della convenzione sulle biodiversità, con annessi, fatta a Rio
de Janeiro il 5 giugno 1992.
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