| 1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo
1 il comune di Bari, d'intesa con il Ministero per i beni
culturali e ambientali e con la consulenza del comitato
tecnico-scientifico di cui al comma 3 del presente articolo e
sulla base delle scelte proprie del piano particolareggiato di
esecuzione della città vecchia, definisce programmi
d'intervento pluriennale.
2. I programmi d'intervento pluriennali di cui al comma 1
del presente articolo sono attuati mediante accordi di
programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142. Essi contengono:
a) l'individuazione delle aree e degli immobili,
pubblici e privati, sui quali saranno effettuati gli
interventi di restauro conservativo ai sensi della presente
legge;
b) l'individuazione delle aree e degli immobili di
proprietà demaniale da acquisire, e le aree e gli immobili di
proprietà privata la cui acquisizione è indispensabile per
assicurare l'organica attuazione degli interventi previsti nei
programmi;
c) l'indicazione, per ciascuno degli immobili,
delle categorie degli interventi ammissibili ai sensi
all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché le
destinazioni d'uso ammissibili;
d) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria
con priorità per le opere
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a rete quali le fognature, gli impianti idrici e per
l'energia elettrica ed il gas, nonché per l'edilizia
scolastica e sociale, ivi comprese quelle da realizzare
all'interno del comprensorio interessato dal programma,
finalizzate all'apprestamento di sedi sostitutive, temporanee
o definitive, necessarie per il trasferimento delle residenze
o delle attività presenti negli immobili oggetto degli
interventi;
e) la previsione delle spese necessarie per gli
interventi previsti e dei relativi finanziamenti.
3. E' istituito un comitato tecnico-scientifico che
definisce in via tecnica i programmi di cui al comma 1,
determinando le priorità, le fasi attuative, le modalità di
esecuzione, i costi presunti, nonché gli ambiti della
sperimentazione tecnologica, organizzativa e gestionale
nell'ambito delle scelte del piano particolareggiato di
esecuzione della città vecchia di Bari.
4. Il comitato tecnico-scientifico è composto da:
a) tre esperti nominati dal consiglio comunale
scelti tra personalità che operano nel settore
tecnico-economico e giuridico con riconosciuta
professionalità;
b) il rettore del politecnico di Bari od un suo
delegato;
c) il soprintendente per i beni ambientali ed
architettonici, artistici e storici;
d) il soprintendente per i beni archeologi;
e) un rappresentante designato dal Ministro dei
lavori pubblici, scelto fra i componenti del comitato di
settore per i beni culturali;
f) il rettore dell'università di Bari;
g) un esperto nominato dal consiglio regionale;
5. Alle cariche di cui alle lettere a) e g) del
comma 4 non possono accedere coloro che nel quinquiennio
precedente abbiano ricoperto incarichi elettivi.
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