| 1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali,
attraverso le soprintendenze competenti per territorio,
provvede alla revisione degli strumenti vincolistici vigenti
ai sensi della legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, con la redazione, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un
piano che tenga conto:
a) dei valori monumentali e storici degli
immobili;
b) delle proposte di vincolo contenute nel piano
regolatore generale del comune di Bari;
c) delle priorità di restauro e recupero degli
immobili in relazione al loro stato di conservazione;
d) delle possibili destinazioni d'uso con finalità
pubbliche.
2. Del piano di cui al comma 1 e delle relative priorità,
si tiene conto nella redazione dei programmi di attuazione
della presente legge e nella redazione dei relativi
progetti.
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