| 1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2
è attuata:
a) dal comune di Bari;
Pag. 6
b) dal Ministro per i beni culturali e ambientali,
per quanto attiene il patrimonio di proprietà statale;
c) dai proprietari singoli o associati.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2
i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
del presente articolo fanno ricorso alle procedure previste
dalla legislazione vigente in materia di lavori pubblici.
3. Agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1
del presente articolo, si applicano le procedure previste
dall'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come
modificato dall'articolo 13 della legge 17 febbraio 1992, n.
179, e il comune provvede all'acquisizione degli immobili di
cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della
presente legge.
4. Per gli interventi di cui alla lettera c) del
comma 1 il comune concede contributi in conto capitale in
misura variabile dal 40 per cento al 70 per cento della spesa
ritenuta ammissibile e riguardante le seguenti categorie di
opere:
a) le murature portanti, le volte, le scale ed i
solai di copertura, le strutture di fondazione;
b) le facciate esterne, gli elementi architettonici
e gli apparati decorativi, gli intonaci esterni;
c) le opere di difesa dall'umidità risalente dal
sottosuolo, le impermeabilizzazioni dei terrazzi, i manti di
copertura nonché le sottostanti strutture, se degradate, e le
sovrastrutture;
d) le opere necessarie a dotare dei servizi
igienici e delle opere a rete gli edifici.
5. Il consiglio comunale stabilisce con apposito
regolamento i criteri e le percentuali dei contributi
assegnabili in relazione alle categorie di opere, all'entità
delle spese ed alle categorie dei soggetti destinatari.
6. Il consiglio comunale può altresì deliberare in ordine
alla concessione dei contributi di cui al comma 4 a favore
Pag. 7
della ristrutturazione di edifici di proprietà della diocesi
rientranti nelle categorie di cui al medesimo comma 4.
7. La concessione dei contributi di cui al presente
articolo è autorizzata dal sindaco ed è comunque subordinata
alla stipula di una convenzione con cui i proprietari si
obbligano:
a) a rispettare le prescrizioni relative alle
caratteristiche dell'intervento;
b) ad abitare o ad utilizzare direttamente gli
immobili interessati per un periodo non inferiore a dieci anni
a partire dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a
concederli in locazione per lo stesso periodo alle condizioni
concordate con il comune, che tengano conto del reddito
dell'immobile prima del restauro o del risanamento e delle
spese sostenute, ridotte del contributo ricevuto;
c) ad assicurare la manutenzione continua degli
immobili.
8. Gli obblighi ed i vincoli di cui al comma 7, qualora il
proprietario intenda traferire a qualsiasi titolo l'immobile
entro dieci anni dall'esecuzione degli interventi di restauro
o di risanamento, sono trasferiti all'acquirente per il
periodo residuo.
9. Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi
assunti ai sensi del comma 7 deve restituire al comune, in un
unica soluzione, il contributo ricevuto, maggiorato degli
interessi maturati dal momento dell'erogazione del contributo
medesimo, valutati al tasso ufficiale di sconto.
10. Ogni patto contrario agli obblighi di cui al presente
articolo è nullo.
11. Il comune utilizza le somme acquisite destinandole ai
fini di cui al comma 4.
12. Ove i proprietari costituenti la maggioranza, espressa
in millesimi, di una unità edilizia, presentino richiesta di
contributi per gli interventi di cui al comma 3, il comune ha
facoltà di invitare i restanti proprietari a concordare la
realizzazione delle opere previste fissando loro un termine,
decorso il quale il comune procede all'esecuzione d'ufficio
delle opere,
Pag. 8
sostituendosi ai proprietari dissenzienti e ponendo la
relativa spesa a carico dei medesimi, detratto il contributo a
loro concedibile.
13. I soggetti beneficiari non possono cumulare contributi
statali e comunali.
| |