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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4691
DDL0381-0007
Progetto di legge Camera n. 381 - testo presentato - (DDL12-381)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C381. TESTIPDL
...C381.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC381 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2
  è attuata:
        a)  dal comune di Bari;
 
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        b)  dal Ministro per i beni culturali e ambientali,
  per quanto attiene il patrimonio di proprietà statale;
        c)  dai proprietari singoli o associati.
    2.  Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2
  i soggetti di cui alle lettere  a)  e  b)  del comma 1
  del presente articolo fanno ricorso alle procedure previste
  dalla legislazione vigente in materia di lavori pubblici.
    3.  Agli interventi di cui alla lettera  a)  del comma 1
  del presente articolo, si applicano le procedure previste
  dall'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come
  modificato dall'articolo 13 della legge 17 febbraio 1992, n.
  179, e il comune provvede all'acquisizione degli immobili di
  cui alla lettera  b)  del comma 2 dell'articolo 2 della
  presente legge.
    4.  Per gli interventi di cui alla lettera  c)  del
  comma 1 il comune concede contributi in conto capitale in
  misura variabile dal 40 per cento al 70 per cento della spesa
  ritenuta ammissibile e riguardante le seguenti categorie di
  opere:
        a)  le murature portanti, le volte, le scale ed i
  solai di copertura, le strutture di fondazione;
        b)  le facciate esterne, gli elementi architettonici
  e gli apparati decorativi, gli intonaci esterni;
        c)  le opere di difesa dall'umidità risalente dal
  sottosuolo, le impermeabilizzazioni dei terrazzi, i manti di
  copertura nonché le sottostanti strutture, se degradate, e le
  sovrastrutture;
        d)  le opere necessarie a dotare dei servizi
  igienici e delle opere a rete gli edifici.
    5.  Il consiglio comunale stabilisce con apposito
  regolamento i criteri e le percentuali dei contributi
  assegnabili in relazione alle categorie di opere, all'entità
  delle spese ed alle categorie dei soggetti destinatari.
    6.  Il consiglio comunale può altresì deliberare in ordine
  alla concessione dei contributi di cui al comma 4 a favore
 
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  della ristrutturazione di edifici di proprietà della diocesi
  rientranti nelle categorie di cui al medesimo comma 4.
    7.  La concessione dei contributi di cui al presente
  articolo è autorizzata dal sindaco ed è comunque subordinata
  alla stipula di una convenzione con cui i proprietari si
  obbligano:
        a)  a rispettare le prescrizioni relative alle
  caratteristiche dell'intervento;
        b)  ad abitare o ad utilizzare direttamente gli
  immobili interessati per un periodo non inferiore a dieci anni
  a partire dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a
  concederli in locazione per lo stesso periodo alle condizioni
  concordate con il comune, che tengano conto del reddito
  dell'immobile prima del restauro o del risanamento e delle
  spese sostenute, ridotte del contributo ricevuto;
        c)  ad assicurare la manutenzione continua degli
  immobili.
    8.  Gli obblighi ed i vincoli di cui al comma 7, qualora il
  proprietario intenda traferire a qualsiasi titolo l'immobile
  entro dieci anni dall'esecuzione degli interventi di restauro
  o di risanamento, sono trasferiti all'acquirente per il
  periodo residuo.
    9.  Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi
  assunti ai sensi del comma 7 deve restituire al comune, in un
  unica soluzione, il contributo ricevuto, maggiorato degli
  interessi maturati dal momento dell'erogazione del contributo
  medesimo, valutati al tasso ufficiale di sconto.
    10.  Ogni patto contrario agli obblighi di cui al presente
  articolo è nullo.
    11.  Il comune utilizza le somme acquisite destinandole ai
  fini di cui al comma 4.
    12.  Ove i proprietari costituenti la maggioranza, espressa
  in millesimi, di una unità edilizia, presentino richiesta di
  contributi per gli interventi di cui al comma 3, il comune ha
  facoltà di invitare i restanti proprietari a concordare la
  realizzazione delle opere previste fissando loro un termine,
  decorso il quale il comune procede all'esecuzione d'ufficio
  delle opere,
 
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  sostituendosi ai proprietari dissenzienti e ponendo la
  relativa spesa a carico dei medesimi, detratto il contributo a
  loro concedibile.
    13.  I soggetti beneficiari non possono cumulare contributi
  statali e comunali.
 
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