| 1. Qualora il Ministro per i beni culturali e ambientali
non eserciti il diritto di prelazione, ai sensi dell'articolo
31 della legge 1^ giugno 1939, n. 1089, di un immobile posto
in vendita e ricadente nella classificazione di cui
all'articolo 3 della presente legge, tale diritto può essere
esercitato dal comune, anche utilizzando a tale scopo i fondi
di cui alla presente legge.
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