| 1. Gli istituti di credito fondiario ed edilizio possono
concedere al comune di Bari mutui edilizi ai sensi
dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come
modificato dall'articolo 16 del decretolegge 15 dicembre 1979,
n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio
1980, n. 25.
2. I mutui di cui al comma 1 possono essere garantiti da
delegazioni sulle entrate sostitutive rilasciate dal comune
medesimo in conformità alla normativa vigente.
3. Nei programmi di attuazione degli interventi di cui alla
presente legge il comune indica l'ammontare delle delegazioni
sulle entrate da concedere in garanzia agli istituti di
credito.
4. Al fine di attuare gli interventi di cui alla presente
legge, il comune di Bari è autorizzato ad assumere con
contratto di diritto privato, anche in deroga alle vigenti
disposizioni, il seguente personale, posto alle dipendenze
dell'ufficio tecnico comunale:
a) tre architetti;
b) tre ingegneri;
c) cinque geometri disegnatori;
d) un esperto legale ed amministrativo.
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5. I contratti di cui al comma 4 hanno durata biennale.
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