| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 60 miliardi per il triennio 1994-1996, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8
della presente legge si provvede con i fondi di cui alla legge
19 luglio 1991, n. 216.
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