Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4698
DDL0382-0002
Progetto di legge Camera n. 382 - testo presentato - (DDL12-382)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C382. TESTIPDL
...C382.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC382 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- In attuazione della legge quadro 6
  dicembre 1991, n. 394, concernente le aree protette, sono
  stati istituiti, sebbene ancora solo sulla carta, i nuovi
  parchi nazionali.
    Ciò ha ovviamente determinato l'ampliamento del territorio
  protetto, conseguentemente sottoposto, all'interno delle aree
  perimetrate con appositi decreti del Ministro dell'ambiente, a
  particolari vincoli di salvaguardia che prevedono anche il
  divieto di svolgere talune attività umane, considerate
  incompatibili, ivi inclusa la caccia.
    D'altra parte, l'articolo 10, comma 3, della legge 11
  febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della
  fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio",
  comunemente nota proprio
  come la nuova legge sulla caccia, così testualmente
  recita: "Il territorio agrosilvo-pastorale di ogni regione è
  destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione
  della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle
  Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé
  stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al
  20 per cento.  In dette percentuali sono compresi i territori
  ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per
  effetto di altre leggi o disposizioni".
    Tuttavia, a seguito di una fantasiosa e confusionaria
  interpretazione della predetta norma, che dovrebbe invece
  essere chiarissima anche a chi non la condivide nel merito,
  nella regione Abruzzo le aree poste sotto tutela, e quindi
  interdette
 
                               Pag. 2
 
  all'attività venatoria, vanno di gran lunga oltre le
  previsioni di legge, superando, complessivamente e nella più
  vantaggiosa delle stime, il 50 per cento dell'intero
  territorio regionale.
    In Abruzzo, infatti, sono stati istituiti due nuovi parchi
  nazionali: quello del Gran Sasso-Monti della Laga e quello
  della Maiella (articolo 34, comma 1, lettere  c)  e
  d),  della legge 6 dicembre 1991, n. 394).
    Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'ambiente
  del 4 novembre 1993, pubblicato sul supplemento ordinario n.
  100 alla  Gazzetta Ufficiale  n. 262 dell'8 novembre 1993,
  di modifica del precedente decreto del 4 dicembre 1992,
  pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale  n. 300 del 22
  dicembre 1992 (supplemento ordinario n. 133), è stata definita
  la perimetrazione dei due parchi predetti.
    Se alle aree così delimitate e protette si aggiunge il
  territorio regionale nel quale era già "comunque vietata
  l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o
  disposizioni", emerge indiscutibile la violazione
  dell'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n.
  157, che peraltro costituisce, altrettanto indiscutibilmente,
  "fonte superiore" rispetto a qualsivoglia decreto
  ministeriale.
    Ora, poiché la contraddizione normativa tra la legge 11
  febbraio 1992, n. 157, e il decreto ministeriale del 4
  novembre 1993, concernente la perimetrazione dei due parchi,
  con inspiegabile preminenza effettuale per quest'ultimo,
  sembra fondarsi su una interpretazione quanto meno bizzarra
  della legge, sarà bene ristabilire, sempre per via
  legislativa, e quindi inoppugnabilmente, una verità già oggi
  evidente, che alcuni strumentalmente si ostinano a negare,
  "forti" della compiacenza di chi dovrebbe invece, prima di
  altri, preoccuparsi di rispettare la legge dello Stato, in
  quanto investito di responsabilità di Governo.
    Come si vede, nell'occasione non si è voluto neppure
  entrare nel merito della questione relativa alla quantità di
  territorio da proteggere in ogni singola regione, che il
  legislatore ha peraltro già liberamente affrontato e risolto,
  ma si è unicamente mirato a ristabilire, come già detto, la
  legalità.
    Da qui la presente proposta di legge, che si compone di un
  unico articolo per sostituire con una formulazione più chiara
  l'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n.
  157.
    Per i motivi sopra esposti, c'è da sperare che la Camera
  vorrà unanimemente approvarla con grande sollecitudine.
 
DATA=940427 FASCID=DDL12-382 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0382 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0002 RIGFIN=047 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=038200 00 FASCIDC=12DDL0382 SORTNAV=0038200 000 00000 ZZDDLC382 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati