| Onorevoli Colleghi! -- In attuazione della legge quadro 6
dicembre 1991, n. 394, concernente le aree protette, sono
stati istituiti, sebbene ancora solo sulla carta, i nuovi
parchi nazionali.
Ciò ha ovviamente determinato l'ampliamento del territorio
protetto, conseguentemente sottoposto, all'interno delle aree
perimetrate con appositi decreti del Ministro dell'ambiente, a
particolari vincoli di salvaguardia che prevedono anche il
divieto di svolgere talune attività umane, considerate
incompatibili, ivi inclusa la caccia.
D'altra parte, l'articolo 10, comma 3, della legge 11
febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio",
comunemente nota proprio
come la nuova legge sulla caccia, così testualmente
recita: "Il territorio agrosilvo-pastorale di ogni regione è
destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione
della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle
Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé
stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al
20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori
ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per
effetto di altre leggi o disposizioni".
Tuttavia, a seguito di una fantasiosa e confusionaria
interpretazione della predetta norma, che dovrebbe invece
essere chiarissima anche a chi non la condivide nel merito,
nella regione Abruzzo le aree poste sotto tutela, e quindi
interdette
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all'attività venatoria, vanno di gran lunga oltre le
previsioni di legge, superando, complessivamente e nella più
vantaggiosa delle stime, il 50 per cento dell'intero
territorio regionale.
In Abruzzo, infatti, sono stati istituiti due nuovi parchi
nazionali: quello del Gran Sasso-Monti della Laga e quello
della Maiella (articolo 34, comma 1, lettere c) e
d), della legge 6 dicembre 1991, n. 394).
Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'ambiente
del 4 novembre 1993, pubblicato sul supplemento ordinario n.
100 alla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1993,
di modifica del precedente decreto del 4 dicembre 1992,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 22
dicembre 1992 (supplemento ordinario n. 133), è stata definita
la perimetrazione dei due parchi predetti.
Se alle aree così delimitate e protette si aggiunge il
territorio regionale nel quale era già "comunque vietata
l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o
disposizioni", emerge indiscutibile la violazione
dell'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n.
157, che peraltro costituisce, altrettanto indiscutibilmente,
"fonte superiore" rispetto a qualsivoglia decreto
ministeriale.
Ora, poiché la contraddizione normativa tra la legge 11
febbraio 1992, n. 157, e il decreto ministeriale del 4
novembre 1993, concernente la perimetrazione dei due parchi,
con inspiegabile preminenza effettuale per quest'ultimo,
sembra fondarsi su una interpretazione quanto meno bizzarra
della legge, sarà bene ristabilire, sempre per via
legislativa, e quindi inoppugnabilmente, una verità già oggi
evidente, che alcuni strumentalmente si ostinano a negare,
"forti" della compiacenza di chi dovrebbe invece, prima di
altri, preoccuparsi di rispettare la legge dello Stato, in
quanto investito di responsabilità di Governo.
Come si vede, nell'occasione non si è voluto neppure
entrare nel merito della questione relativa alla quantità di
territorio da proteggere in ogni singola regione, che il
legislatore ha peraltro già liberamente affrontato e risolto,
ma si è unicamente mirato a ristabilire, come già detto, la
legalità.
Da qui la presente proposta di legge, che si compone di un
unico articolo per sostituire con una formulazione più chiara
l'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n.
157.
Per i motivi sopra esposti, c'è da sperare che la Camera
vorrà unanimemente approvarla con grande sollecitudine.
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