| 1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
"3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è
destinato per una quota minima del 20 per cento e per una
quota massima del 30 per cento a protezione della fauna
selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di
ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante
ed è destinato a protezione per una quota minima del 10 per
cento e per una quota massima del 20 per cento. In tutte le
predette percentuali sono compresi i territori ove sia
comunque vietata l'attività venatoria, anche per effetto di
altre leggi o disposizioni".
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