| Onorevoli Colleghi! -- Sono numerosi i motivi che ci
inducono a sollecitare l'adozione di un provvedimento per
l'ordinamento della professione di sociologo. Lo richiede, in
particolare, il forte incremento della richiesta di questa
figura professionale sia da parte delle imprese private, sia
del settore pubblico. Lo richiedono, sempre più, i complessi
problemi della società italiana, nel suo sviluppo e nel
contesto dell'integrazione europea.
Assistiamo, infatti, a profonde trasformazioni della
società italiana, soprattutto nelle grandi aree urbane. Qui
del resto è più forte l'impatto con i fenomeni nuovi legati
all'immigrazione, al disagio diffuso particolarmente nelle
aree adolescenziali e giovanili, all'invecchiamento della
popolazione. Qui si concentrano quei fenomeni
di criminalità che determinano modifiche sostanziali nei
comportamenti e nelle relazioni umane. Ed è soprattutto nella
società metropolitana che si determina quell'intreccio di
vecchie e nuove povertà che caratterizza la questione sociale
nelle moderne civiltà industriali.
Ma la complessità non riguarda soltanto il sociale. Sono
l'impresa, il mercato, l'organizzazione amministrativa, la
comunicazione di massa, che richiedono sempre più conoscenza,
capacità di analisi, di semplificazione, di organizzazione. Da
questa capacità deriva la possibilità di procedere con
risultati positivi nella riforma della pubblica
amministrazione, nella modernizzazione dei sistemi
organizzativi delle istituzioni e delle imprese, nel rilancio
dell'economia. Ma deriva anche la
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capacità di affrontare le nuove emergenze ambientali, dello
sviluppo urbano e della cooperazione internazionale.
La sociologia, tra le discipline del sapere, tende a
divenire una disciplina strategica perché in grado di fornire,
in concorso con altre discipline, quegli elementi di
conoscenza della società che sono oggi fattore necessario per
assumere decisioni di ordine economico, sociale e politico. La
sociologia, quindi, non si pone più come scienza tesa alla
costruzione dell'ordine sociale, ma come strumento di
conoscenza dei meccanismi di funzionamento, dei bisogni e dei
problemi dell'ordine sociale, per prospettare soluzioni più
adeguate ed efficaci. Il sociologo è il professionista in
grado di fornire il quadro di riferimento, i dati, le
caratteristiche dei fenomeni ai quali guardare per costruire
le risposte e le soluzioni ai problemi dell'organizzazione
sociale.
Da ciò deriva lo sviluppo della professione del sociologo
nell'ultimo ventennio, la richiesta di questa figura
professionale, sia nel settore pubblico che in quello privato,
per attività di ricerca, di organizzazione, di pianificazione,
di formazione ed informazione. In risposta a così forti e
ricche sollecitazioni la professione ha sviluppato una propria
competenza, per poter meglio corrispondere alle richieste di
conoscenza che la società ed i suoi sottosistemi esprimono. Ed
in questo percorso la professione del sociologo si è sempre
più caratterizzata per la specificità del proprio campo di
intervento.
Come in altre professioni, la spinta della categoria tende
al superamento di ogni forma di genericità, per affermare il
primato della professionalità e della specificità del
ruolo.
Per questi motivi riteniamo che siano maturi i tempi per
l'ordinamento della professione e l'istituzione dell'albo. Un
obiettivo fortemente sentito dalla categoria,
finalizzato non solo ad una più adeguata valorizzazione
della professione e del ruolo del sociologo nella società e
nell'organizzazione del lavoro, ma soprattutto a dare alla
collettività garanzie di professionalità e qualità
dell'intervento a tutela dei cittadini, della collettività,
delle istituzioni pubbliche e private, a definire e fissare
regole certe nell'esercizio di un compito difficile e
delicato.
La proposta di legge che qui presentiamo è costituita da
nove articoli.
L'articolo 1 definisce la professione del sociologo,
delimitando il campo operativo ed individuando sia le
competenze esclusive della professione che l'insieme delle
funzioni ed attività nell'ambito delle quali la professione si
esprime.
L'articolo 2 fissa i requisiti per l'esercizio
dell'attività di sociologo ed in particolare l'esame di
abilitazione ed il necessario periodo di tirocinio,
propedeutici per l'iscrizione all'albo.
Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 comprendono nel loro complesso
l'istituzione dell'albo e dell'ordine dei sociologi, le norme
per l'iscrizione, la cancellazione, nonché il necessario
regolamento, che dovrà essere emanato con decreto del Ministro
di grazia e giustizia.
L'articolo 8 detta le norme transitorie che consentono
l'iscrizione all'albo per tutti quei professionisti che
abbiano conseguito titoli ed esperienza tali da non richiedere
ulteriori esami. Definisce altresì tempi e modalità per il
bando di una sessione speciale di esame di Stato.
L'articolo 9 prevede la necessaria copertura finanziaria a
carico dei capitoli di bilancio del Ministero di grazia e
giustizia.
Onorevoli colleghi, la delicatezza e l'importanza delle
questioni poste dalla presente proposta di legge ci fa sperare
in un rapido e convinto esame da parte del Parlamento.
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