| (Requisiti per l'esercizio della professione
di sociologo).
1. Per esercitare la professione di sociologo è necessario
aver conseguito l'abilitazione in sociologia in seguito ad
esame di Stato ed essere iscritto nell'albo professionale di
cui all'articolo 3.
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2. Sono ammessi all'esame di Stato di cui al comma 1 i
laureati in sociologia che siano in possesso di adeguata
documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio
pratico professionale conseguente alla laurea di durata non
inferiore ad un anno, da effettuare secondo modalità stabilite
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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