| (Regolamento dell'albo).
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, sono emanate le norme relative alle modalità di
iscrizione e cancellazione dall'albo e sono disciplinati
l'istituzione delle sedi regionali o provinciali dell'ordine,
i rispettivi consigli e il consiglio nazionale dell'ordine,
nonché le procedure elettorali.
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