| (Norme transitorie).
1. In sede di prima applicazione della presente legge il
presidente del tribunale dei capoluoghi di regione e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni
dalla data della sua entrata in vigore, nomina un commissario
che provvede alla formazione dell'albo professionale degli
aventi diritto all'iscrizione a norma del presente
articolo.
2. Il commissario di cui al comma 1 è scelto mediante
estrazione a sorte, da un elenco composto da non meno di
trenta nominativi indicati, congiuntamente,
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dall'Associazione italiana di sociologia e dalla Società
italiana di sociologia. Entro tre mesi dalla data di
pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame
di Stato di cui al comma 4, il commissario indice le elezioni
per i consigli regionali o provinciali dell'ordine di cui al
comma 1 dell'articolo 7. Il commissario provvede altresì a
nominare un presidente di seggio, un vice presidente, due
scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della
pubblica amministrazione.
3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1, ferme restando
le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 5, è consentita, su domanda da
presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario
di cui al comma 1:
a) ai professori ordinari, straordinari, associati,
fuori ruolo e in quiescienza che insegnino o abbiano insegnato
discipline sociologiche nelle università italiane, nonché ai
ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline
sociologiche;
b) ai laureati in sociologia, scienze economiche e
sociali, scienze politiche ad indirizzo politico-sociale
(sociologico) che possano dimostrare di avere svolto per
almeno due anni complessivi nel corso degli ultimi sette anni
attività retribuita di sociologo nel rispetto dei princìpi di
cui all'articolo 1 in qualità di libero professionista o
dipendente.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è bandita una sessione speciale di esame di
Stato, per titoli ed esami, alla quale sono ammessi a domanda
coloro che, in possesso di un diploma di laurea conseguito al
termine di un corso di durata non inferiore a quattro anni e
rilasciato da università italiane, documentino di avere
svolto, dopo il conseguimento della laurea e in modo
continuativo nel corso degli ultimi cinque anni, almeno due
anni di attività retribuita, nel rispetto dei princìpi di cui
all'articolo 1.
5. La sessione speciale di esame di Stato di cui al comma 4
è rinnovata annualmente, per un periodo non superiore
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a cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per i laureati in scienze politiche ad
indirizzo politicosociale e in scienze economiche e sociali,
in possesso della documentazione attestante l'effettuazione
del tirocinio pratico di cui all'articolo 2, comma 2.
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