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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4709
DDL0383-0010
Progetto di legge Camera n. 383 - testo presentato - (DDL12-383)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C383. TESTIPDL
...C383.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC383 ZZ12 ZZPD ZZPR
                   (Norme transitorie). 
    1.  In sede di prima applicazione della presente legge il
  presidente del tribunale dei capoluoghi di regione e delle
  province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni
  dalla data della sua entrata in vigore, nomina un commissario
  che provvede alla formazione dell'albo professionale degli
  aventi diritto all'iscrizione a norma del presente
  articolo.
    2.  Il commissario di cui al comma 1 è scelto mediante
  estrazione a sorte, da un elenco composto da non meno di
  trenta nominativi indicati, congiuntamente,
 
                               Pag. 6
 
  dall'Associazione italiana di sociologia e dalla Società
  italiana di sociologia.  Entro tre mesi dalla data di
  pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame
  di Stato di cui al comma 4, il commissario indice le elezioni
  per i consigli regionali o provinciali dell'ordine di cui al
  comma 1 dell'articolo 7.  Il commissario provvede altresì a
  nominare un presidente di seggio, un vice presidente, due
  scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della
  pubblica amministrazione.
    3.  L'iscrizione all'albo di cui al comma 1, ferme restando
  le disposizioni di cui alle lettere  a)  e  b)  del
  comma 1 dell'articolo 5, è consentita, su domanda da
  presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario
  di cui al comma 1:
        a)  ai professori ordinari, straordinari, associati,
  fuori ruolo e in quiescienza che insegnino o abbiano insegnato
  discipline sociologiche nelle università italiane, nonché ai
  ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline
  sociologiche;
        b)  ai laureati in sociologia, scienze economiche e
  sociali, scienze politiche ad indirizzo politico-sociale
  (sociologico) che possano dimostrare di avere svolto per
  almeno due anni complessivi nel corso degli ultimi sette anni
  attività retribuita di sociologo nel rispetto dei princìpi di
  cui all'articolo 1 in qualità di libero professionista o
  dipendente.
    4.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge è bandita una sessione speciale di esame di
  Stato, per titoli ed esami, alla quale sono ammessi a domanda
  coloro che, in possesso di un diploma di laurea conseguito al
  termine di un corso di durata non inferiore a quattro anni e
  rilasciato da università italiane, documentino di avere
  svolto, dopo il conseguimento della laurea e in modo
  continuativo nel corso degli ultimi cinque anni, almeno due
  anni di attività retribuita, nel rispetto dei princìpi di cui
  all'articolo 1.
    5.  La sessione speciale di esame di Stato di cui al comma 4
  è rinnovata annualmente, per un periodo non superiore
 
                               Pag. 7
 
  a cinque anni dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, per i laureati in scienze politiche ad
  indirizzo politicosociale e in scienze economiche e sociali,
  in possesso della documentazione attestante l'effettuazione
  del tirocinio pratico di cui all'articolo 2, comma 2.
 
DATA=940427 FASCID=DDL12-383 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0383 TOTPAG=0007 TOTDOC=0011 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=023 PAGFIN=0007 RIGFIN=006 UPAG=SI PAGEIN=5 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=038300 00 FASCIDC=12DDL0383 SORTNAV=0038300 000 00000 ZZDDLC383 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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