| Onorevoli Deputati! -- Gli articoli 1 e 2
dell'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del
Parlamento ai fini della sua conversione in legge, reiterano
il precedente analogo decreto-legge 17 gennaio 1994 n. 34,
decaduto per mancata conversione nel termine
costituzionale.
Dette disposizioni riguardano, rispettivamente, l'obbligo
della indicazione degli
estremi del versamento della quota fissa nella dichiarazione
dei redditi ed i criteri per il recupero della somma,
maggiorata del 50 per cento a titolo di sanzione
amministrativa, per i casi in cui, a seguito dei previsti
controlli, risulti omesso, incompleto o tardivo il relativo
versamento.
Con l'articolo 3 del provvedimento si intende rafforzare,
mediante la "copertura"
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tura" di una più idonea disciplina legislativa, il vigente
sistema di diritti e tariffe per prestazioni rese, a richiesta
e ad utilità dei soggetti interessati, dal Ministero della
sanità, dall'Istituto superiore di sanità e dall'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
La materia, come è noto, è oggi disciplinata da alcuni
decreti ministeriali, emanati sulla base del disposto
dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n.
407, che ha affidato al Ministero della sanità il compito di
stabilire l'entità dei diritti e delle tariffe avendo riguardo
al "costo reale dei servizi resi" e "al valore economico delle
operazioni di rifornimento".
I criteri indicati dalla legge n. 407 del 1990 sono
risultati di non facile applicazione e suscettibili di
interpretazioni contrastanti. Ciò ha portato all'instaurazione
di un contenzioso amministrativo sui decreti ministeriali di
attuazione, il cui esito potrebbe non risultare favorevole
alla pubblica amministrazione.
Il comma 1 dell'articolo 3 fa proprio il contenuto dei
decreti ministeriali impugnati,
confermandone quindi la validità ed efficacia.
Il comma 2 raddoppia l'entità delle tariffe previste per
gli accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere
l'autorizzazione a mettere in commercio una specialità
medicinale per uso umano o un altro medicinale industriale per
uso umano pronto per l'impiego (non rientrante fra quelli
previsti da alcune specifiche voci). L'incremento viene
previsto in considerazione del fatto che le tariffe vigenti
nel settore farmaceutico risultano sensibilmente più basse di
quelle stabilite in altri Paesi comunitari e di quelle che
saranno introdotte, a partire dal prossimo anno, dall'Agenzia
europea per le procedure di propria competenza.
Il comma 3 prevede specifiche destinazioni per le entrate
derivanti dall'applicazione delle tariffe, ribadendo quelle
già contemplate dall'articolo 5, comma 12, della legge n. 407
del 1990.
L'ultimo comma dispone l'abrogazione della più volte citata
disposizione della legge n. 407 del 1990, superata dalla nuova
normativa.
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