Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


471
DDL0029-0002
Progetto di legge Camera n. 29 - testo presentato - (DDL12-29)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C29. TESTIPDL
...C29.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC29 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- Gli articoli 1 e 2
  dell'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del
  Parlamento ai fini della sua conversione in legge, reiterano
  il precedente analogo decreto-legge 17 gennaio 1994 n. 34,
  decaduto per mancata conversione nel termine
  costituzionale.
    Dette disposizioni riguardano, rispettivamente, l'obbligo
  della indicazione degli
  estremi del versamento della quota fissa nella dichiarazione
  dei redditi ed i criteri per il recupero della somma,
  maggiorata del 50 per cento a titolo di sanzione
  amministrativa, per i casi in cui, a seguito dei previsti
  controlli, risulti omesso, incompleto o tardivo il relativo
  versamento.
    Con l'articolo 3 del provvedimento si intende rafforzare,
  mediante la "copertura"
 
                               Pag. 2
 
  tura" di una più idonea disciplina legislativa, il vigente
  sistema di diritti e tariffe per prestazioni rese, a richiesta
  e ad utilità dei soggetti interessati, dal Ministero della
  sanità, dall'Istituto superiore di sanità e dall'Istituto
  superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
    La materia, come è noto, è oggi disciplinata da alcuni
  decreti ministeriali, emanati sulla base del disposto
  dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n.
  407, che ha affidato al Ministero della sanità il compito di
  stabilire l'entità dei diritti e delle tariffe avendo riguardo
  al "costo reale dei servizi resi" e "al valore economico delle
  operazioni di rifornimento".
    I criteri indicati dalla legge n. 407 del 1990 sono
  risultati di non facile applicazione e suscettibili di
  interpretazioni contrastanti.  Ciò ha portato all'instaurazione
  di un contenzioso amministrativo sui decreti ministeriali di
  attuazione, il cui esito potrebbe non risultare favorevole
  alla pubblica amministrazione.
    Il comma 1 dell'articolo 3 fa proprio il contenuto dei
  decreti ministeriali impugnati,
  confermandone quindi la validità ed efficacia.
    Il comma 2 raddoppia l'entità delle tariffe previste per
  gli accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere
  l'autorizzazione a mettere in commercio una specialità
  medicinale per uso umano o un altro medicinale industriale per
  uso umano pronto per l'impiego (non rientrante fra quelli
  previsti da alcune specifiche voci).  L'incremento viene
  previsto in considerazione del fatto che le tariffe vigenti
  nel settore farmaceutico risultano sensibilmente più basse di
  quelle stabilite in altri Paesi comunitari e di quelle che
  saranno introdotte, a partire dal prossimo anno, dall'Agenzia
  europea per le procedure di propria competenza.
    Il comma 3 prevede specifiche destinazioni per le entrate
  derivanti dall'applicazione delle tariffe, ribadendo quelle
  già contemplate dall'articolo 5, comma 12, della legge n. 407
  del 1990.
    L'ultimo comma dispone l'abrogazione della più volte citata
  disposizione della legge n. 407 del 1990, superata dalla nuova
  normativa.
 
DATA=940318 FASCID=DDL12-29 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0029 TOTPAG=0006 TOTDOC=0008 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=017 PAGFIN=0002 RIGFIN=040 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=002900 00 FASCIDC=12DDL0029 SORTNAV=0002900 000 00000 ZZDDLC29 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati