| (Modalità di esercizio dell'elettorato attivo e
passivo).
1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea,
di seguito definita Unione, residenti in Italia, che ivi
intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del
Parlamento europeo, devono presentare al sindaco del comune di
residenza, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore
alla data fissata per la consultazione, domanda di iscrizione
nell'apposita lista aggiunta istituita presso il predetto
comune. In sede di prima applicazione, il termine di cui sopra
è ridotto da novanta a ottanta giorni.
2. Nella domanda devono essere espressamente
dichiarati:
a) la volontà di esercitare esclusivamente in
Italia il diritto di voto;
b) la cittadinanza;
c) l'indirizzo nel comune di residenza e nello
Stato di origine;
d) il possesso della capacità elettorale nello
Stato di origine, possibilmente comprovato da apposita
attestazione rilasciata, in data non anteriore a tre mesi
dalla data di presentazione della domanda, dall'autorità
nazionale competente;
e) l'assenza di un provvedimento giudiziario,
penale o civile, a carico, che comporti per lo Stato italiano
o per quello di origine la perdita dell'elettorato attivo.
3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a
verificare l'assenza di cause ostative secondo l'ordinamento
nazionale, provvede a:
a) iscrivere i nominativi degli stessi
nell'apposita lista aggiunta di cui al comma 1, che è
sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente
commissione elettorale circondariale;
b) comunicare l'avvenuto accoglimento della
domanda di iscrizione agli interessati e far pervenire in
tempo utile il certificato elettorale; copia della domanda è
trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno che la
ritrasmette, tramite il Ministero degli affari esteri, alle
autorità competenti degli Stati membri per la prevista
cancellazione;
c) notificare agli interessati il mancato
accoglimento della domanda con espressa avvertenza agli stessi
che possono avvalersi delle facoltà di ricorso previste per i
cittadini italiani.
4. I cittadini degli altri Stati membri, inclusi
nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a
quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non
siano cancellati d'ufficio.
5. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano
presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale
risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione
in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso
di superamento del limite massimo di ottocento elettori
previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente
distribuiti nelle sezioni limitrofe.
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6. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione che
intenda presentare la propria candidatura ai sensi
dell'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come
modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1989, n. 9,
deve produrre alla cancelleria della corte d'appello
competente, all'atto del deposito della lista dei candidati,
oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali,
una dichiarazione formale contenente l'indicazione:
a) della cittadinanza e dell'indirizzo in
Italia;
b) del comune o circoscrizione dello Stato di
origine nelle cui liste è eventualmente iscritto;
c) che non è candidato e che non presenterà la
propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento
europeo in alcun altro Stato dell'Unione.
7. La dichiarazione di cui al comma 6 deve essere
accompagnata da una certificazione dell'autorità competente
dello Stato d'origine attestante che l'interessato gode nello
Stato stesso dell'elettorato passivo o che non risulta che
egli sia decaduto da tale diritto.
8. La corte d'appello competente informa l'interessato
della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura.
In caso di rifiuto della candidatura, l'interessato fruisce
delle stesse forme di tutela giurisdizionale consentite, in
casi analoghi, ai candidati italiani.
9. La corte d'appello comunica alle competenti autorità
degli Stati di origine i nominativi dei cittadini che hanno
presentato la propria candidatura in Italia.
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