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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4717
DDL0384-0007
Progetto di legge Camera n. 384 - testo presentato - (DDL12-384)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C384. TESTIPDL
...C384.
...Decreto-legge 26 aprile 1994, n. 251, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1994. Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.
Pag. 8 Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC384 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Modalità di esercizio dell'elettorato attivo e
                          passivo).
      1.  I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea,
  di seguito definita Unione, residenti in Italia, che ivi
  intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del
  Parlamento europeo, devono presentare al sindaco del comune di
  residenza, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore
  alla data fissata per la consultazione, domanda di iscrizione
  nell'apposita lista aggiunta istituita presso il predetto
  comune.  In sede di prima applicazione, il termine di cui sopra
  è ridotto da novanta a ottanta giorni.
      2.  Nella domanda devono essere espressamente
  dichiarati:
          a)  la volontà di esercitare esclusivamente in
  Italia il diritto di voto;
          b)  la cittadinanza;
          c)  l'indirizzo nel comune di residenza e nello
  Stato di origine;
          d)  il possesso della capacità elettorale nello
  Stato di origine, possibilmente comprovato da apposita
  attestazione rilasciata, in data non anteriore a tre mesi
  dalla data di presentazione della domanda, dall'autorità
  nazionale competente;
          e)  l'assenza di un provvedimento giudiziario,
  penale o civile, a carico, che comporti per lo Stato italiano
  o per quello di origine la perdita dell'elettorato attivo.
      3.  Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a
  verificare l'assenza di cause ostative secondo l'ordinamento
  nazionale, provvede a:
          a)  iscrivere i nominativi degli stessi
  nell'apposita lista aggiunta di cui al comma 1, che è
  sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente
  commissione elettorale circondariale;
          b)  comunicare l'avvenuto accoglimento della
  domanda di iscrizione agli interessati e far pervenire in
  tempo utile il certificato elettorale; copia della domanda è
  trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno che la
  ritrasmette, tramite il Ministero degli affari esteri, alle
  autorità competenti degli Stati membri per la prevista
  cancellazione;
          c)  notificare agli interessati il mancato
  accoglimento della domanda con espressa avvertenza agli stessi
  che possono avvalersi delle facoltà di ricorso previste per i
  cittadini italiani.
      4.  I cittadini degli altri Stati membri, inclusi
  nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a
  quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non
  siano cancellati d'ufficio.
      5.  Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano
  presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale
  risiedono.  A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione
  in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso
  di superamento del limite massimo di ottocento elettori
  previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente
  distribuiti nelle sezioni limitrofe.
 
                               Pag. 9
 
      6.  Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione che
  intenda presentare la propria candidatura ai sensi
  dell'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come
  modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1989, n. 9,
  deve produrre alla cancelleria della corte d'appello
  competente, all'atto del deposito della lista dei candidati,
  oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali,
  una dichiarazione formale contenente l'indicazione:
          a)  della cittadinanza e dell'indirizzo in
  Italia;
          b)  del comune o circoscrizione dello Stato di
  origine nelle cui liste è eventualmente iscritto;
          c)  che non è candidato e che non presenterà la
  propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento
  europeo in alcun altro Stato dell'Unione.
      7.  La dichiarazione di cui al comma 6 deve essere
  accompagnata da una certificazione dell'autorità competente
  dello Stato d'origine attestante che l'interessato gode nello
  Stato stesso dell'elettorato passivo o che non risulta che
  egli sia decaduto da tale diritto.
      8.  La corte d'appello competente informa l'interessato
  della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura.
  In caso di rifiuto della candidatura, l'interessato fruisce
  delle stesse forme di tutela giurisdizionale consentite, in
  casi analoghi, ai candidati italiani.
      9.  La corte d'appello comunica alle competenti autorità
  degli Stati di origine i nominativi dei cittadini che hanno
  presentato la propria candidatura in Italia.
 
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