| (Operazioni di scrutinio).
1. Presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale è
costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori
residenti all'estero, con il compito di provvedere alle
operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli
uffici consolari a norma dell'articolo 5.
2. L'assegnazione dei plichi alle singole sezioni è fatto
a cura dell'ufficio elettorale circoscrizionale.
3. Il presidente dell'ufficio elettorale
circoscrizionale, entro il quindicesimo giorno antecedente
quello della votazione, provvede a richiedere,
rispettivamente, al presidente della corte d'appello e al
sindaco del comune, ove ha sede la corte d'appello stessa, la
nomina dei presidenti di seggio e di quattro scrutatori per
ogni seggio.
4. Per il segretario del seggio si applicano le
disposizioni vigenti per l'elezione della Camera dei
deputati.
5. Al presidente ed ai componenti dei seggi previsti dal
presente articolo spetta un onorario fisso pari,
rispettivamente, a quello del presidente e dei componenti dei
seggi istituiti a norma dell'articolo 34 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni. Entro il termine di
cui al comma 3, il presidente dell'ufficio elettorale
circoscrizionale, ai fini della dotazione di materiale e
stampati occorrenti, comunica al comune ove ha sede l'ufficio
stesso il numero delle sezioni speciali da istituire.
6. Alle ore 21 del giorno fissato per la votazione i
presidenti degli uffici elettorali di sezione, istituiti a
norma del comma 1, costituiti i rispettivi uffici, ricevono da
parte del comune ove ha sede l'ufficio elettorale
circoscrizionale il plico sigillato contenente il bollo della
sezione e le designazioni dei rappresentanti delle liste di
candidati. Alla stessa ora ricevono da parte del sindaco del
comune medesimo i verbali di nomina degli scrutatori.
7. Inoltre, a ciascun presidente dei seggi di cui al
comma 1, il presidente dell'ufficio elettorale
circoscrizionale provvede a far consegnare il plico sigillato
contenente le schede pervenute dagli uffici consolari con
l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede
contenute.
8. Il Presidente del seggio dà quindi inizio, alle ore
22, alle operazioni di scrutinio per le quali si applicano
l'articolo 16, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n.
18, nonché, in quanto applicabili, le norme del titolo V del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Compiute le operazioni di
cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico il
presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a
trasmettere all'ufficio elettorale circoscrizionale il plico
di cui all'articolo 17 della citata legge n. 18 del 1979.
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