| (Assunzione di personale a contratto
per l'espletamento delle operazioni elettorali
all'estero).
1. L'articolo 53 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come
sostituito dal primo comma dell'articolo 15 della legge 9
aprile 1984, n. 61, è sostituito dal seguente:
"Art. 53. - 1. Per far fronte alle esigenze
organizzative relative alle operazioni di voto nell'Unione, il
Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, con
le modalità previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche in deroga ad eventuali
divieti di assunzione e ad ogni limite di contingente fissato
dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967, fino a centotrenta impiegati con contratto temporaneo
con validità massima di tre mesi regolato dalla legge
locale.".
2. I contratti di cui al comma 1, autorizzati dal
Ministero degli affari esteri, producono immediatamente
effetto indipendentemente dal perfezionamento del relativo
decreto.
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