| (Modificazioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18).
1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le
seguenti modificazioni e integrazioni:
a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Sono altresì elettori i cittadini degli altri Paesi
membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta
presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente
la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l'iscrizione
nell'apposita lista elettorale del comune italiano di
residenza.";
b) all'articolo 4, il secondo comma, introdotto
dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1989, n. 9, è
sostituito dal seguente:
"Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini
degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso
dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti
dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto
di eleggibilità nello Stato membro di origine.";
c) l'articolo 26 è abrogato;
d) l'articolo 28 è abrogato;
e) i primi sei commi dell'articolo 30 sono
abrogati;
f) l'articolo 36 è abrogato;
g) l'articolo 37 è abrogato.
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