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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4728
DDL0385-0002
Progetto di legge Camera n. 385 - testo presentato - (DDL12-385)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C385. TESTIPDL
...C385.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC385 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Dal momento in cui è diventata
  operativa, la legge 27 febbraio 1985, n. 49, ha svolto una
  utile funzione come strumento di difesa dell'occupazione e di
  recupero del capitale produttivo, con oneri trascurabili o
  nulli per lo Stato qualora, a fronte dei contributi erogati,
  si considerino le economie in tema di interventi previdenziali
  ed il gettito fiscale derivante dalle imprese risanate.  Nata
  per far fronte alle esigenze di ristrutturazione del sistema
  industriale della prima metà degli anni '80, tale legge è
  stata modellata in riferimento alla legislazione dell'epoca
  sulla cassa integrazione guadagni e sulla cooperazione.
    Le innovazioni legislative dopo il 1985 ed, in particolare,
  la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente norme in materia
  di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di
  disoccupazione,
  attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al
  lavoro ed altre disposizioni in materia di lavoro, e la legge
  31 gennaio 1992, n. 59, recante nuove norme in materia di
  società cooperative, rendono necessaria una riformulazione
  della legge n. 49 del 1985, la cui finalità di fondo deve
  essere confermata.  Infatti, le difficoltà attuali
  dell'economia ed i processi di ristrutturazione continui ai
  quali il sistema produttivo è sottoposto per effetto della
  globalizzazione dell'economia, del progresso tecnologico e del
  rapido mutamento dell'ambiente socio-economico, rendono
  necessario predisporre uno strumento che riduca i costi
  sociali del cambiamento e che realizzi forme di difesa
  dell'occupazione e di recupero
 
                               Pag. 2
 
  del capitale produttivo, senza dar vita a politiche
  assistenziali onerose e prive di sbocchi.
    La formula della legge n. 49 del 1985 - coinvolgere, in
  modo diretto ed attivo attraverso la formula cooperativa, i
  lavoratori delle imprese in difficoltà attuale o potenziale
  nella politica di difesa e di risanamento dell'occupazione -
  si inquadra perfettamente nella attuale impostazione della
  politica economica nazionale e comunitaria, contraria ad ogni
  forma di assistenzialismo sterile, in grado di falsare le
  regole della concorrenza.
    La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra
  attenzione presenta innovazioni notevoli rispetto all'impianto
  originario del titolo II della legge n. 49 del 1985 anche se
  la struttura di base rimane essenzialmente invariata:
  promuovere il sorgere di cooperative di produzione e lavoro
  composte da dipendenti di una impresa in difficoltà che
  rilevino l'azienda o avviino un'attività alternativa.  Tale
  attività di promozione rimane, come già nel titolo II della
  legge n. 49 del 1985, affidata a società finanziarie
  incentivate dallo Stato.
    In primo luogo, l'area di applicazione è allargata a tutti
  i casi in cui un'impresa cessa la sua attività produttiva e
  provoca una crisi occupazionale.
    In secondo luogo, la proposta di legge, da un lato, è
  armonizzata con il nuovo regime della cassa integrazione
  guadagni
  e, dall'altro, utilizza istituti introdotti dalla nuova
  legislazione cooperativa.
    La caratteristica fondamentale della presente proposta di
  legge consiste nel fatto che le partecipazioni della società
  finanziaria e, quindi, dello Stato nelle cooperative di
  produzione e lavoro sono assunte come limitate nel tempo,
  attraverso la disciplina del riscatto, da parte dei soci o
  della cooperativa partecipata, delle azioni della società
  finanziaria, cui viene riconosciuta inoltre la possibilità di
  recesso e di cessione delle proprie partecipazioni.
    Tali norme - unitamente alla circostanza che la società
  finanziaria acquisisce partecipazioni privilegiate - spingono
  le cooperative di produzione e lavoro a far uscire, non appena
  ne ricorrono le condizioni, la società finanziaria dalla
  compagine sociale, evitando immobilizzi e realizzando, così,
  un fondo rotativo d'intervento che limita l'impegno
  finanziario dello Stato.
    Un altro aspetto importante della presente proposta di
  legge è la semplificazione delle procedure amministrative.
  L'intervento statale è configurato con modalità che permettono
  di evitare le lungaggini burocratiche proprie della legge n.
  49 del 1985 che hanno causato pesanti costi addizionali alle
  cooperative di produzione e lavoro.
    Così come strutturata, la presente proposta di legge
  realizza un modello di  venture capital  cooperativo per
  la difesa dell'occupazione.
 
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