| Onorevoli Colleghi! -- Dal momento in cui è diventata
operativa, la legge 27 febbraio 1985, n. 49, ha svolto una
utile funzione come strumento di difesa dell'occupazione e di
recupero del capitale produttivo, con oneri trascurabili o
nulli per lo Stato qualora, a fronte dei contributi erogati,
si considerino le economie in tema di interventi previdenziali
ed il gettito fiscale derivante dalle imprese risanate. Nata
per far fronte alle esigenze di ristrutturazione del sistema
industriale della prima metà degli anni '80, tale legge è
stata modellata in riferimento alla legislazione dell'epoca
sulla cassa integrazione guadagni e sulla cooperazione.
Le innovazioni legislative dopo il 1985 ed, in particolare,
la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente norme in materia
di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di
disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al
lavoro ed altre disposizioni in materia di lavoro, e la legge
31 gennaio 1992, n. 59, recante nuove norme in materia di
società cooperative, rendono necessaria una riformulazione
della legge n. 49 del 1985, la cui finalità di fondo deve
essere confermata. Infatti, le difficoltà attuali
dell'economia ed i processi di ristrutturazione continui ai
quali il sistema produttivo è sottoposto per effetto della
globalizzazione dell'economia, del progresso tecnologico e del
rapido mutamento dell'ambiente socio-economico, rendono
necessario predisporre uno strumento che riduca i costi
sociali del cambiamento e che realizzi forme di difesa
dell'occupazione e di recupero
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del capitale produttivo, senza dar vita a politiche
assistenziali onerose e prive di sbocchi.
La formula della legge n. 49 del 1985 - coinvolgere, in
modo diretto ed attivo attraverso la formula cooperativa, i
lavoratori delle imprese in difficoltà attuale o potenziale
nella politica di difesa e di risanamento dell'occupazione -
si inquadra perfettamente nella attuale impostazione della
politica economica nazionale e comunitaria, contraria ad ogni
forma di assistenzialismo sterile, in grado di falsare le
regole della concorrenza.
La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra
attenzione presenta innovazioni notevoli rispetto all'impianto
originario del titolo II della legge n. 49 del 1985 anche se
la struttura di base rimane essenzialmente invariata:
promuovere il sorgere di cooperative di produzione e lavoro
composte da dipendenti di una impresa in difficoltà che
rilevino l'azienda o avviino un'attività alternativa. Tale
attività di promozione rimane, come già nel titolo II della
legge n. 49 del 1985, affidata a società finanziarie
incentivate dallo Stato.
In primo luogo, l'area di applicazione è allargata a tutti
i casi in cui un'impresa cessa la sua attività produttiva e
provoca una crisi occupazionale.
In secondo luogo, la proposta di legge, da un lato, è
armonizzata con il nuovo regime della cassa integrazione
guadagni
e, dall'altro, utilizza istituti introdotti dalla nuova
legislazione cooperativa.
La caratteristica fondamentale della presente proposta di
legge consiste nel fatto che le partecipazioni della società
finanziaria e, quindi, dello Stato nelle cooperative di
produzione e lavoro sono assunte come limitate nel tempo,
attraverso la disciplina del riscatto, da parte dei soci o
della cooperativa partecipata, delle azioni della società
finanziaria, cui viene riconosciuta inoltre la possibilità di
recesso e di cessione delle proprie partecipazioni.
Tali norme - unitamente alla circostanza che la società
finanziaria acquisisce partecipazioni privilegiate - spingono
le cooperative di produzione e lavoro a far uscire, non appena
ne ricorrono le condizioni, la società finanziaria dalla
compagine sociale, evitando immobilizzi e realizzando, così,
un fondo rotativo d'intervento che limita l'impegno
finanziario dello Stato.
Un altro aspetto importante della presente proposta di
legge è la semplificazione delle procedure amministrative.
L'intervento statale è configurato con modalità che permettono
di evitare le lungaggini burocratiche proprie della legge n.
49 del 1985 che hanno causato pesanti costi addizionali alle
cooperative di produzione e lavoro.
Così come strutturata, la presente proposta di legge
realizza un modello di venture capital cooperativo per
la difesa dell'occupazione.
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