| (Cooperative beneficiarie).
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono
destinati alle società cooperative di produzione e lavoro che
abbiano i seguenti requisiti:
a) siano ispirate ai princìpi di mutualità,
richiamati espressamente ed inderogabilmente nei propri
statuti, ai sensi degli articoli 23, in ultimo modificato
dall'articolo 14 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e 26,
modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302,
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577;
b) siano iscritte nei registri delle prefetture e
nello schedario generale della cooperazione, di cui al capo II
del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 1947, e siano soggette alla vigilanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
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c) siano composte, al momento dell'attuazione degli
interventi previsti dalla presente legge, da:
1) lavoratori che fruiscano dell'indennità di mobilità
ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223;
2) dipendenti di imprese poste in vendita o in
liquidazione dai proprietari, o lavoratori licenziati per
cessazione dell'attività dell'impresa o per riduzione di
personale;
3) dipendenti di imprese sottoposte a procedure
concorsuali ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
oppure di imprese che si trovino nelle fattispecie previste
dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
4) dipendenti di imprese posti in cassa integrazione
guadagni e per i quali siano stati adottati i provvedimenti
previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5
dicembre 1978, n. 787, dal decretolegge 30 gennaio 1979, n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
n. 95 e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223;
5) dipendenti che fruiscano di un trattamento
anticipato di pensione ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.
223;
6) dipendenti di società non operative costituite dalla
Gepi SpA, ai sensi della legislazione vigente;
7) dipendenti di enti pubblici occupati in attività
dismesse dagli enti stessi e trasferite a privati;
d) realizzino, in tutto o in parte, la salvaguardia
dell'occupazione dei lavoratori di cui alla lettera c),
mediante l'acquisto, l'affitto o la gestione, anche parziale,
delle aziende o di singoli rami o di gruppi di beni delle
medesime, ovvero attraverso iniziative imprenditoriali
alternative, attuate anche rilevando aziende già esistenti.
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