| (Ammissione di altri lavoratori
alle cooperative).
1. Le cooperative di cui all'articolo 2 possono associare
altri lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione,
nonché personale tecnico ed amministrativo, in misura non
superiore al 30 per cento, nonché soci sovventori e
sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa ai
sensi degli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n.
59.
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