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mediante cessione di indennità).
1. La sottoscrizione di capitale di cui all'articolo 4 può
essere attuata anche:
a) mediante la cessione totale o parziale del
credito relativo al trattamento di fine rapporto. Fermo quanto
previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, il fondo di
garanzia del trattamento di fine rapporto provvede a versare
direttamente alla cooperativa le somme dovute ai lavoratori e
da questi cedute;
b) mediante la cessione della corresponsione
anticipata dell'indennità di mobilità di cui al comma 5
dell'articolo 7
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della legge 23 luglio 1991, n. 223, secondo modalità da
stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
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