| (Società finanziarie).
1. Possono partecipare alle cooperative di cui all'articolo
2 le società finanziarie costituite in forma di società
cooperativa, il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per
cento da società cooperative di produzione e lavoro e loro
consorzi.
2. Le associazioni nazionali riconosciute dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, possono costituire società finanziarie
con i requisiti di cui al comma 1.
3. Le società finanziarie promuovono la costituzione delle
cooperative di produzione e lavoro di cui all'articolo 2 e
svolgono nei loro confronti attività di consulenza, di
assistenza e di qualificazione e formazione del personale.
4. Per le attività di cui al comma 3 le società ricevono un
contributo in misura fissa, nonché un contributo annuo
calcolato in percentuale sulle partecipazioni detenute; tali
contributi sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono posti
a carico del fondo speciale di cui all'articolo 14. Sino alla
data di emanazione di tale decreto si applicano le
disposizioni adottate in applicazione del comma 19
dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
5. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato nominano,
rispettivamente, il presidente ed un membro supplente, ed un
componente del collegio sindacale delle società
finanziarie.
6. Le società finanziarie presentano ogni anno ai Ministeri
del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato il proprio bilancio, certificato
da una società di revisione ai sensi del decreto del
Presidente
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della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, unitamente al
bilancio delle cooperative partecipate e ad una relazione
sull'attività svolta.
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