| (Modalità di partecipazione
delle società finanziarie).
1. Le società finanziarie di cui all'articolo 6 partecipano
alle cooperative in qualità di soci sovventori, secondo le
modalità di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n.
59.
2. Le azioni delle società finanziarie sono privilegiate
nella ripartizione degli utili ed in sede di liquidazione
della società. La remunerazione di tali azioni è maggiorata,
secondo le norme contenute nei singoli statuti, nei limiti
stabiliti al comma 6 dell'articolo 4 della legge 31 gennaio
1992, n. 59.
3. Le società finanziarie possono anche sottoscrivere
azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'articolo 5
della legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tali casi alle società
finanziarie non si applica il comma 5 del medesimo articolo
5.
4. La sottoscrizione di azioni di partecipazione di cui al
comma 3 può avvenire anche prima dell'approvazione del primo
bilancio delle cooperative partecipate; in tal caso
l'ammontare delle azioni di partecipazione non può essere
superiore ad un terzo del capitale sottoscritto e versato.
5. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n.
59, rimane ferma la possibilità di partecipazione alle
cooperative di produzione e lavoro, partecipate dalle società
finanziarie di cui all'articolo 6, di altri soci
sovventori.
| |