| (Riscatto delle azioni
delle società finanziarie).
1. I soci delle cooperative partecipate di cui all'articolo
6 hanno diritto a riscattare,
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in tutto o in parte, le azioni sottoscritte dalla società
finanziaria ai sensi del medesimo articolo 6.
2. La facoltà di cui al comma 1 spetta anche alla
cooperativa partecipata che, a tal fine, può utilizzare, sino
al 50 per cento del relativo ammontare, la riserva di cui
all'articolo 2356 del codice civile e gli utili non
distribuiti, anche in deroga a quanto stabilito dal medesimo
articolo 2356 del codice civile.
3. Il riscatto, al valore di bilancio, avviene alle
condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa
partecipata o con separato contratto.
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