| (Recesso e cessione delle azioni
da parte delle società finanziarie).
1. Le società finanziarie di cui all'articolo 6 possono
recedere dalle cooperative partecipate secondo quanto
stabilito nello statuto di queste ultime. Ai fini del recesso
il valore della liquidazione è quello risultante dall'ultimo
bilancio approvato.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo le
cooperative partecipate disciplinano nel proprio statuto il
diritto di recesso da parte dei soci.
3. Le società finanziarie, con il consenso del consiglio di
amministrazione della cooperativa partecipata, possono cedere
le proprie azioni a nuovi soci, fermo restando per i vecchi
soci il diritto di prelazione da esercitare entro tre mesi
dalla comunicazione della deliberazione di cessione adottata
dalla società finanziaria.
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