| (Impiego dei proventi derivanti dall'esercizio dei diritti
di riscatto, da cessioni e recessi).
1. I proventi derivanti dall'esercizio del riscatto di cui
all'articolo 8 e dall'esercizio del recesso e della cessione
di azioni di cui all'articolo 9 sono esenti da ogni
imposizione fiscale, sono iscritti in bilancio in un
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apposito fondo denominato "Proventi da reinvestire", e sono
depositati presso imprese creditizie, ovvero sono investiti in
titoli di Stato. A tale fondo affluisce anche il 50 per cento
degli utili distribuiti dalle società partecipate.
2. Gli interessi maturati sui proventi di cui al comma 1
sono iscritti in bilancio al fondo "Proventi da reinvestire"
di cui al comma 1, salvo una quota del 20 per cento che rimane
nella libera disponibilità della società finanziaria quale
rimborso per le spese di gestione.
3. Le disponibilità iscritte al fondo "Proventi da
reinvestire" di cui al comma 1 sono impiegate dalle società
finanziarie per l'assunzione di nuove partecipazioni, ovvero
per l'aumento delle partecipazioni già assunte ai sensi
dell'articolo 7.
4. Le società finanziarie inviano al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato un rapporto
su ogni partecipazione assunta e, in occasione della
presentazione del bilancio di cui al comma 6 dell'articolo 6,
dedicano una parte della relazione sull'attività svolta di cui
al medesimo comma 6 dell'articolo 6 alla descrizione degli
impieghi del fondo "Proventi da reinvestire" di cui al comma
1.
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