| (Scioglimento delle società finanziarie
e delle cooperative).
1. In caso di scioglimento delle società finanziarie le
partecipazioni assunte ai sensi dell'articolo 7 sono gestite
dal liquidatore, il quale esercita le facoltà di cui
all'articolo 9 su conforme parere del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. I fondi di cui all'articolo
10 sono versati al fondo speciale di cui all'articolo 14.
2. Nel caso di scioglimento della cooperativa partecipata
la liquidazione è affidata a due liquidatori, di cui uno
nominato dalla società finanziaria; l'eventuale quota di
riparto spettante alla società finanziaria è iscritta in
bilancio ai sensi dell'articolo 10.
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